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Attualità

#SismaBonus – detrazione al 110% per gli interventi antisismici sul fabbricato residenziale o aziendale

Anche le spese di indagine sismica e progettazione sono detraibili unitamente agli interventi.
Chiedi un preventivo gratuito per la stima di vulnerabilità sismica e la progettazione dell’intervento

RISCHIO SISMICO
Riconfermato il SISMABONUS

Per il 2019 sono stati confermati sia l’Ecobonus, in parte modificato, che il Sismabonus. Quest’ultimo, efficace fino al 31 dicembre 2021, si applica per gli interventi sull’abitazione – prima e seconda casa – nonché per quelli sull’edilizia industriale adibita ad attività produttiva e sulle parti comuni dei condomini.
Nelle abitazioni la detrazione raggiunge il 70% se l’intervento determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e l’80% in caso di passaggio a due o più classi di rischio inferiori. Nei condomini è riconosciuto un bonus del 75% se l’intervento determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e dell’85% con passaggio a due classi di rischio inferiori.
E’ importante ricordare che gli immobili, oggetto della detrazione Sismabonus, sono quelli ubicati nella zona 1 (sismicità alta), zona 2 (sismicità media come ad Asolo, Vittorio Veneto, Conegliano, ecc.) e zona 3 (sismicità bassa come a Oderzo, Motta di Livenza, Treviso, ecc.).
Per finire, il Sismabonus gode della piena cumulabilità con l’Ecobonus nel caso in cui su uno stesso edificio siano effettuati interventi antisismici, di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Il limite di spesa agevolabile, attualmente pari ad Euro 96.000, include tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o di messa in sicurezza statica.

PREVENZIONE INCENDI
Obbligo utilizzo nuovo Codice di P.I. per le attività non normate

A partire dal 20 ottobre 2019 verrà data applicazione al decreto 12 aprile 2019, che apporta significative modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, entrato in vigore il 18 novembre 2015. L’adozione del nuovo Testo Unico in materia antincendio viene resa obbligatoria per tutte le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco ma non dotate di Regola Tecnica Verticale.

Ne consegue che la maggior parte degli stabilmenti industriali (zuccherifici, cementifici, deposito, officine per la verniciatura, produzione di arredi o lavorazione di pelli, ecc…), assieme a depositi merci, mezzi rotabili e aeromobili, attrezzature teatrali, plastiche, litografie e centri informatici con un certo numero di addetti, non potranno più conseguire la sicurezza antincendio mediante l’approccio della “vecchia” norma tecnica orizzontale, ad esempio il D.M. 16 febbraio 2007 per la classificazione della resistenza al fuoco dei prodotti ed elementi costruttivi.

Al contrario, attività soggette e munite di un riferimento normativo specifico (ad esempio autorimesse, attività commerciali, scuole, uffici, ecc..) potranno essere messe in sicurezza dai rischi d’incendio utilizzando alternativamente sia il nuovo Codice che le regole tradizionali.

Si ricorda inoltre che le attività esistenti soggette, dotate di Certificato di Prevenzione Incendi o S.C.I.A. anticendio, devono conseguire il rinnovo del certificato alla scadenza dei 5 anni dal deposito del titolo autorizzativo, mediante procedura di A.R.P.C.A. (Attestazione Rinnovo Periodico Conformità Antincendio) eseguibile esclusivamente da professionista antincendio regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno.